Art. 2.

      1. La regolarizzazione prevista dall'articolo 1 della presente legge può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, con riferimento al 100 per cento del debito complessivo a titolo di contributi e di premi obbligatori, la prima delle quali da versare entro il 1o ottobre 2007, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in ordine all'individuazione delle aree territoriali nelle quali è applicabile la rateazione in sessanta rate bimestrali consecutive di uguale importo. In ogni caso, l'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari all'1 per cento annuo.

 

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